CALCOLO IUC 2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da: 

  • imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi a carico sia dei possessori che degli utilizzatori degli immobili;
  • tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare interamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dagli utilizzatori degli immobili.   

 

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell’I.M.U. i proprietari di immobili, esclusa l’abitazione principale e le sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si ricorda che, ai soli fini dell’I.M.U., il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale (abitazione principale) viene considerato titolare del diritto di abitazione e quindi è l’unico soggetto passivo dell’imposta.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Esenzioni

L’imposta municipale propria non si applica nei seguenti casi:

  • abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  • nel Comune di Dignano sono state assimilate ad abitazione principale (e quindi da ritenersi esenti) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dell Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2009, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

 

Determinazione della base imponibile

A)  Fabbricati

Si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori in base alla seguente tabella:

 

Categoria catastale

Moltiplicatore

A (escluso A/10 – uffici) – C/2 – C/6 – C/7

160

B – C/3 – C/4 – C/5

140

A/10 – D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

 

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a)     per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b)     per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area edificabile.

B)  Aree fabbricabili

Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Il Comune di Dignano con proprio atto n. 62 del 09/12/2009, ha stabilito i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento I.M.U.

C)  Terreni agricoli

Per i terreni agricoli si prende a riferimento il reddito dominicale risultante in catasto che deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i nuovi moltiplicatori in base alla seguente tabella:

 

Tipologia terreno

Moltiplicatore

Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

75

Altri terreni agricoli

135

 

Aliquote applicabili

Le aliquote fissate dal Comune di Dignano per l’anno 2015 con deliberazione consiliare n. 2 del 25/05/2015 sono le seguenti:

  • aliquota base 0,76%;
  • aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40%;

 

Detrazioni d’imposta

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.=.


Versamenti

ACCONTO 2015 ENTRO 16/06/2015

I soggetti passivi IMU sono tenuti al versamento dell’acconto entro il 16/06/2015 per un valore pari al 50% dell’imposta.

SALDO 2015 ENTRO 16/12/2015

Si versa il restante 50% del dovuto annuo.

 

BOLLETTAZIONE

Si ricorda che i modelli F24 per il versamento dell’imposta IMU verrà recapitato direttamente a casa dei contribuenti interessati che avranno l’obbligo di controllare i dati contenuti nell’informativa prima di procedere al pagamento. Qualora si riscontrassero delle anomalie si prega di avvisare immediatamente l’ufficio tributi che provvederà a verificare la posizione ed eventualmente a riemettere i modelli corretti. 

Codici Tributo

Il codice catastale del Comune di Dignano è D300

Si riportano i codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012, n. 53/E del 5/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013 da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la rata di acconto che quella di saldo per l’anno 2015:

 

Codice Tributo

Denominazione

3912

Imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune (per solo le categorie A/1 - A/8 - A/9)

3914

Imu – imposta municipale propria per i terreni agricoli - Comune

3916

Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune

3918

Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune

3925

Imu – imposta municipale propria  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato


Si comunica che il codice IBAN  del Comune per i versamenti tramite bonifico bancario è il seguente:

IT 14 L 0548463950021570000646 presso Banca Popolare di Cividale

Codice BIC/ SWIFT  CIVIIT2C.

 

Calcolo I.M.U.

Sul suo sito internet il Comune mette a disposizione un software esterno per il calcolo dell’I.M.U. e la predisposizione e la stampa del modello F24.

Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti.

 

Dichiarazione I.M.U.

Le dichiarazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

 

Soggetti passivi

Nel Comune di Dignano la TASI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di:

 

  • abitazioni principali e relative pertinenze
  • abitazioni a disposizione;
  • aree edificabili
  • fabbricati rurali ad uso strumentale

 

Determinazione della base imponibile

 

La base imponibile è la stessa utilizzata ai fini dell’imposta municipale propria.

 

Aliquote applicabili

Le aliquote fissate dal Comune di Dignano per l’anno 2015 con deliberazione consiliare n. 3 del 25/05/2015 sono le seguenti:

  • abitazioni principali e relative pertinenze aliquota 1,8  per mille;
  • altri fabbricati ed aree fabbricabili  1 per mille.
  • fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

 

Versamenti

 

ACCONTO ENTRO 16/06/2015

 

I soggetti passivi TASI sono tenuti al versamento dell’acconto entro il 16/06/2015 per un valore pari al 50% dell’imposta.

 

SALDO ENTRO IL 16/12/2015

 

Si versa il restante 50% del dovuto annuo.

 

BOLLETTAZIONE

 

Si ricorda che i modelli F24 per il versamento del tributo sui servizi indivisibili verrà recapitato direttamente a casa dei contribuenti interessati che avranno l’obbligo di controllare i dati contenuti nell’informativa prima di procedere al pagamento. Qualora si riscontrassero delle anomalie si prega di avvisare immediatamente l’ufficio tributi che provvederà a verificare la posizione ed eventualmente a riemettere i modelli corretti. 

 

Codici Tributo

Il codice catastale del Comune di Dignano è D300.

Si riportano i codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la rata di acconto che quella di saldo per l’anno 2015:

 

Codice Tributo

Denominazione

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale

3960

TASI – tributi per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

Si comunica che il  codice IBAN  del Comune per i versamenti tramite bonifico bancario è il seguente:

IT 14 L 0548463950021570000646 presso Banca Popolare di Cividale

Codice BIC/ SWIFT  CIVIIT2C.


Calcolo T.A.S.I.

Sul suo sito internet il Comune mette a disposizione un software esterno per il calcolo della T.A.S.I. e la predisposizione e la stampa del modello F24.

Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti.

Dichiarazione T.A.S.I.

Le dichiarazione TASI vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

T. A. R. I.

TASSA SUI RIFIUTI

Sarà compito del Comune effettuare i calcoli di quanto dovuto per la TARI ed inviare direttamente a casa dei contribuenti il conteggio del dovuto e i modelli F24 per i versamenti. Si ricorda che la TARI sostituisce integralmente la TARES vigente nel 2013. Come per la vecchia imposta la tariffa sarà binomia e quindi suddivisa in quota fissa e quota variabile e per le utenze domestiche legata al numero dei componenti del nucleo familiare e ai metri quadrati delle abitazioni e relative pertinenze, mentre per le utenze non domestiche sarà legata solamente ai metri quadrati dei locali posseduto e/o occupati.

Si precisa che l’Amministrazione Comunale ha fissato le seguenti scadenze per il tributo TARI 2015:

  • prima rata 16/09/2015;
  • seconda rata 16/01/2016.

 

Link ai regolamenti comunali