Cambio di residenza in tempo reale

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche:
 

  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
  • ISCIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
  • CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
  • EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
     

di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Le disposizioni del decreto-legge entrano in vigore a partire dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

I cittadini, a partire da tale data,  dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questo sito), che dovranno essere compilati in tutte le parti indicate come obbligatoie.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 

Si ricorda inoltre che:

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare alla domanda la documentazione  indicata nell'allegato A) (disponibile su questo sito);

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare alla domanda la documentazione indicata nell'allegato B) (disponibile su questo sito).

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

 

 

Quest' ultima possibilità (per via telematica) è consentita ad una delle seguenti condizioni:

 

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

Per informazioni dettagliate contattare i servizi demografici al tel. 0432/944912 - 944910

PROSIEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. Egli provvederà inoltre, nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione,  ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione  (dimora abituale e regolarità della documentazione presentata); decorso tale termine, senza che il cittadino riceva alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si intende confermata (silenzio-assenso).
 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del  D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
 

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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per lapartecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .