IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012) ha modificato il D.L. 201/2011 (Decreto Monti) che aveva anticipato in via sperimentale al 01/01/2012 l’introduzione dell’imposta municipale propria, conosciuta come IMU.

Dal 01/01/2013 è stata soppressa la riserva statale sull’imposta dovuta per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili. E’ interamente riservato allo Stato il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard del 7,6 ai fabbricati produttivi iscritti al catasto urbano nella categoria D.

Il presupposto dell'imposta è lo stesso dell’ICI: essa è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile).

 

Le principali differenze tra le due imposte sono:

  • è tassata l’abitazione principale e le sue pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) di tutti i soggetti passivi sopra indicati. Si considera abitazione principale l’immobile dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e il domicilio fiscale. Sono tassate anche le abitazioni degli imprenditori agricoli (ex fabbricati rurali);
  • sono tassati tutti i fabbricati strumentali delle attività agricole (stalle, fienili, depositi attrezzi, tettoie, ecc.) che, dovevano obbligatoriamente essere iscritti al catasto edilizio urbano dell’Agenzia del Territorio entro il 30/11/2012;
  • sono state abrogate tutte le agevolazioni previste per l’ICI: comodato o uso gratuito a parenti, aliquota agevolata al 2 per mille per i fabbricati locati con l’equo canone, assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati non locati posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero;

 

Il Comune non ha approvato il Regolamento per l’Imposta Municipale Propria. Per la sua applicazione si fa riferimento esclusivamente alla normativa statale e alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2012.

Di seguito si riportano alcune informazioni utili per l'anno 2013:

 

NUOVI MOLTIPLICATORI DELLE RENDITE CATASTALI PER I FABBRICATI (devono essere tutte rivalutate del 5%):

 

fabbricati categoria A (esclusa A10), C2, C6 e C7  - 160

fabbricati categoria A10  - 80

fabbricati categorie B, C3, C4 e C5 - 140

fabbricati categoria C1- 55

fabbricati categoria D (esclusa D5) - 65

fabbricati categoria D5 - 80


ALIQUOTE:

abitazione principale e pertinenze (massimo 3, una per categoria C2, C6 e C7): SOSPESO4 ‰
ordinaria (tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili): 7,6 ‰

ordinaria per terreni agricoli: SOSPESO 7,6 ‰
fabbricati strumentali attività agricole: SOSPESO 2 ‰

DETRAZIONE per abitazione principale: Euro 200,00

MAGGIORAZIONE detrazione per abitazione principale:  Euro   50,00 per ogni figlio del soggetto passivo IMU di età compresa 0-26 anni residente anagraficamente e domiciliato nell’abitazione (max Euro 400,00 da sommarsi agli Euro 200,00 della detrazione di base)

 

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per "abitazione principale" si intende l'unita' immobiliare (posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e il domicilio.

E’, inoltre, considerata "abitazione principale" l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di utilizzo da parte di uno o più' dei contitolari, la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori.

Nel caso di coniugi legalmente separati, l’imposta sarà interamente versata dal coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale a seguito di sentenza.

 

NOTA BENE:

Il D.L. n. 54 del 21/05/2013 ha sospeso il versamento dell’acconto per le seguenti fattispecie: abitazione principale e sue pertinenze, abitazione di proprietà di anziani e disabili ricoverati in casa di riposo a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, fabbricati strumentali delle attività agricole. Qualora entro il prossimo mese di agosto non venga approvata la riforma dell’IMU, si pagherà l’acconto per tali fattispecie entro il 16/09/2013.

 

TERRENI AGRICOLI(SOSPENSIONE ACCONTO):

Con l’IMU anche per i terreni agricoli vengono cambiati i moltiplicatori da applicare al reddito dominicale iscritto in Catasto (tutti devono sempre essere rivalutati del 25%):

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale  110

terreni agricoli posseduti da altri soggetti  135

 

AREE EDIFICABILI:

Per le aree edificabili sono stati confermati esclusivamente a scopo orientativo i valori minimi al mq. già approvati dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 62 del 09/12/2009 e validi ai fini ICI dal 01/01/2010.

 

FABBRICATI INAGIBILI:

Anche per l’IMU è possibile richiedere la riduzione dell’imposta da versare per le caratteristiche di fatiscenza dell’immobile (fatiscenza non superabile senza almeno un intervento di manutenzione straordinaria) da accertare da parte dell’ufficio tecnico comunale o con dichiarazione sostitutiva del proprietario. Perché venga riconosciuta l’agevolazione per la condizione di inagibilità, deve essere presentata Dichiarazione IMU all’ufficio tributi. L’inagibilità verrà riconosciuta dal momento in cui viene presentata la Dichiarazione IMU.

 

VERSAMENTI:

Il versamento deve essere effettuato unicamente con modello F24. L'imposta deve essere arrotondata per ogni singolo codice tributo.

Nemmeno per l'anno 2013 il Comune potrà inviare a domicilio i modelli F24 precompilati. Ci si può rivolgere, per i relativi conteggi, all'ufficio tributi del Comune, ai Centri di Assistenza Fiscale, ai Patronati, alle associazioni di categoria o agli studi professionali preposti. 

 

CODICI TRIBUTO ANNO 2013 

  • codice catastale Comune D300
  • IMU abitazione principale e pertinenze – solo Comune - SOSPESO 3912
  • IMU fabbricati strumentali attività agricole – solo Comune - SOSPESO 3913
  • IMU terreni agricoli – solo Comune - SOSPESO 3914
  • IMU aree fabbricabili – solo Comune 3916
  • IMU altri fabbricati – solo Comune 3918
  • IMU altri fabbricati – solo Stato (solo categorie D) 3925

 

 DICHIARAZIONE IMU:

Sono stati confermati gli stessi obblighi già in vigore con l’ICI.

E’ soppresso l’obbligo di Dichiarazione per tutte le variazioni in merito alla soggettività passiva desumibili dal sistema di interscambio con l’Agenzia del Territorio (acquisti, vendite).

Rimane l’obbligo di presentare Dichiarazione IMU per tutti gli elementi utili al fine di usufruire delle agevolazioni per il pagamento dell’IMU e comunque per tutti quegli elementi che dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 (abitazione principale, aree edificabili, usufrutto, diritto di abitazione, inagibilità, immobili storici, ecc.). La Dichiarazione è da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

 

ATTENZIONE:
Una nuova costruzione diviene "fabbricato" ai fini IMU dalla data della "dichiarazione di fine lavori", oppure, se antecedente, dal suo effettivo utilizzo. In ogni caso, qualora il fabbricato non utilizzato o non ultimato (Fine Lavori) sia iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, l’IMU verrà calcolata in base al valore catastale così come previsto dal comma 2 art. 5 del D.Lgs.504/92.

MODELLO Dichiarazione IMU 2012 (da presentare entro il 30/06/2013)

 

Il pagamento dell’acconto dell'imposta per gli immobili situati nel Comune di Dignano deve essere effettuato entro il 17 giugno 2013,  e deve essere pari al 50% dell'imposta annuale dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2012 (uguali a quelle del 2013).