TARES - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

Con l’art. 14 del D.L. 201/2011 (Decreto Ronchi) è stata istituita su tutto il territorio nazionale dal 01/01/2013 la TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Di fatto, la TARES è composta da due diversi tributi: la TARES servizi, che si paga esclusivamente al mq (Euro 0,30/mq di legge), di competenza dello Stato, che serve a coprire parzialmente i servizi indivisibili (forze dell’ordine, illuminazione pubblica, strade, ecc.) e la TARES rifiuti che deve coprire integralmente il costo complessivo del servizio gestione rifiuti urbani.

La TARES rifiuti, rispetto alla vecchia TARSU in vigore fino al 31/12/2012, si compone di due quote, una fissa ed una variabile. Con la quota fissa si va a coprire i costi fissi del ciclo rifiuti (a titolo esemplificativo: i costi del personale, i costi amministrativi, i costi di riscossione), con la quota variabile si vanno a coprire i costi relativi alle raccolte e smaltimento di tutte le tipologie dei rifiuti. In base al Regolamento Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22/07/2013, la TARES rifiuti viene riscossa in due rata di cui la prima (o la rata unica) da pagare entro il 28/02/2014 e la seconda entro il 31/07/2014.

La novità per le utenze domestiche è che con la TARES rifiuti non si paga esclusivamente al mq ma anche in base ai componenti del nucleo familiare, rilevati dalla situazione anagrafica. Con il Regolamento sopracitato è stato disposto che le abitazioni a disposizione vengano equiparate al nucleo familiare medio composto da 2 componenti. A questa tipologia di abitazioni, alle abitazioni di anziani ricoverati in casa di riposo e alle abitazioni degli italiani residenti all’estero, qualora richiesta, viene applicata la riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile.

Le utenze non domestiche (attività economiche) continuano a pagare in base alla superficie calpestabile utilizzata dall’attività e sono classificate in base al disposto del DPR 158/1999.

Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate per la vecchia tassa rifiuti.