Imposta comunale sugli immobili

L'imposta è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile).
Non si fa luogo ad alcun versamento se l'imposta annua arrotondata è inferiore ad Euro 3,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011
In applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), sono confermate per l'anno 2011 le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 05 febbraio 2009:

  • aliquota ordinaria al 5 per mille;
  • aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

E' stata, altresì, confermata la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  • abitazione di proprietà dei soggetto passivo,
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662 nei limiti di validità della norma,
  • abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti fino al secondo grado limitatamente al periodo di effettiva residenza del comodatario nell'immobile concesso in comodato;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Per effetto del D.L. 93/2008, sono esenti dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo. Tale esenzione trova applicazione anche per gli immobili concessi in comodato o posseduti da soggetto che ha acquisito la residenza presso un istituto di ricovero, purchè non risulti utilizzato da altri, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (ora ATER).
Non si estende agli immobili di categoria A1, A8 e A9 e agli immobili di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero. Per queste tipologie di immobili si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di Euro 103,29.


Una nuova costruzione diviene “fabbricato” ai fini ICI dalla data della dichiarazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data del suo effettivo utilizzo. In ogni caso, qualora il fabbricato, ancorché non sia ancora presentata la dichiarazione di fine lavori, venga iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, l'ICI verrà calcolata in base al valore catastale così come previsto dal comma 2 art. 5 del D.Lgs.504/92.
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione dei 50% dell'imposta, in base alle vigenti norme edilizie di questo Comune sono identificate nelle sottoelencate fattispecie:

  • strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  • strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  • edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, allacci alle opere di urbanizzazione primaria).

L'inagibilità può essere accertata mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario, o da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.  La riduzione dell'imposta del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva accertante l'inagibilità.

AREE EDIFICABILI
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 09.22.2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i valori minimi a mq. delle aree fabbricabili validi dal 01/01/2010 ai fini dell'accertamento dell'I.C.I. di seguito riportati in allegato:

Valori Minimi Aree Edificabili

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
Gli obblighi del contribuente sono incentrati sulla presentazione della dichiarazione e sull'esecuzione dei versamenti in autoliquidazione.
La Finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per tutte le variazioni desumibili dal sistema di interscambio con l'Agenzia del Territorio, fermo restando che tale obbligo permane per quelle variazioni che determinano riduzioni ed agevolazioni  per il contribuente (ad esempio per l'abitazione principale e i casi assimilati ai sensi del Regolamento Comunale, per i fabbricati inagibili o inabitabili, per i requisiti di ruralità dell'immobile, per la conduzione diretta dei terreni ad opera di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ecc..), per le aree edificabili e comunque per tutti quegli elementi che dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche. Si veda anche, a tale proposito, le istruzioni allegate al modello ministeriale di Dichiarazione ICI.
La dichiarazione ICI deve, in questi casi, essere presentata al Comune competente, o direttamente o a mezzo di raccomandata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate utilizzando l'apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze o, in alternativa, il modello in calce alla presente.
Il pagamento annuale dell'imposta si effettua in due rate: la prima, in acconto entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 18); la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, entro il 16 dicembre.

Il servizio di riscossione dell'Ici è affidato ad Equitalia Friuli Venezia Giulia Spa e, pertanto, il pagamento dell'imposta deve avvenire o direttamente agli sportelli del concessionario o tramite versamento sul conto corrente postale n. 88626528 intestato a "Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A - Dignano - UD - ICI" utilizzando i modelli ministeriali.